Questo studio verifica le coordinate civilistiche che reggono il rapporto fra risarcimento del danno e attribuzioni della sicurezza sociale nel nostro Paese alla luce del nuovo ruolo che le Sezioni Unite potrebbero assegnare all’idea della compensatio lucri cum damno (clcd). La prima parte ricostruisce le fondamenta concettuali e il significato operativo che questo latinismo ha assunto nella civilistica del dopoguerra. La seconda analizza come la regola ha mostrato di gestire, in un’eterogenea gamma di applicazioni giurisprudenziali, il rapporto fra risarcimento del danno e attribuzioni patrimoniali riconducibili all’ampio concetto della sicurezza sociale. La terza verifica come la giurisprudenza di legittimità sia giunta a ipotizzare che la clcd si presti a far sì che molte attribuzioni della sicurezza sociale siano sistematicamente diffalcate dal risarcimento del danno conseguibile dal loro beneficiario, prevedendo la surrogazione a vantaggio del soggetto che le abbia erogate. Nelle conclusioni si propone che il rapporto fra danno e beneficio venga letto alla luce dell’idea che lo scomputo del beneficio dal danno non possa avvenire quando il beneficio appaia espressione di un canone di «giustizia», per molti versi speculare rispetto alla nozione di «ingiustizia» del danno, e per altri rispondente al modo in cui altre esperienze giuridiche europee, e non, valutano, nel momento dell’applicazione giurisprudenziale, il rapporto fra danno e «benefici collaterali».
This article reviews the state of the art of the rules governing the relationship between what a plaintiff can recover from the tortfeasor, and what the former receives, as a consequence of the injury, as payments due under the broad notion of social security benefits. This relationship may change in Italy after a case currently being heard by the Sezioni Unite of the Corte di Cassazione, which may alter the rules that Italian courts traditionally administer under the “principle” of compensatio lucri cum damno (clcd). In the first of the three parts of the article, the historical constituencies and the operational rules derived from this Latinism are critically explored. In the second part, the article scrutinizes how the rules administered by the Courts under the idea of clcd have scored when applied to benefits resulting from social security law. The final part of the article explores how some recent Cassazione’s cases conceived the possibility to shape the clcd as a general principle enabling courts to deduce systematically the payments received by plaintiffs from social security sources, granting the subrogation of the authors of payments. The article conclusively proposes to endorse a notion of clcd shaped after the idea that a benefit’s deduction should not be granted if the payment of the benefit appears to answer to a notion of “justice”, mirroring – to some extent – the notion of “injustice” required in Italian tort law for a damage to be recoverable. This interpretation would be consonant with the solutions followed in other legal systems, in Europe as elsewhere, when the relationship between damages and collateral benefits is considered.
È nato prima il danno o la sicurezza sociale? (Saggio in tre atti): conclusioni / Izzo, Umberto. - In: RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA. - ISSN 0391-187X. - STAMPA. - 2016, 81:3(2016), pp. 759-780.
È nato prima il danno o la sicurezza sociale? (Saggio in tre atti): conclusioni
Izzo, Umberto
2016-01-01
Abstract
Questo studio verifica le coordinate civilistiche che reggono il rapporto fra risarcimento del danno e attribuzioni della sicurezza sociale nel nostro Paese alla luce del nuovo ruolo che le Sezioni Unite potrebbero assegnare all’idea della compensatio lucri cum damno (clcd). La prima parte ricostruisce le fondamenta concettuali e il significato operativo che questo latinismo ha assunto nella civilistica del dopoguerra. La seconda analizza come la regola ha mostrato di gestire, in un’eterogenea gamma di applicazioni giurisprudenziali, il rapporto fra risarcimento del danno e attribuzioni patrimoniali riconducibili all’ampio concetto della sicurezza sociale. La terza verifica come la giurisprudenza di legittimità sia giunta a ipotizzare che la clcd si presti a far sì che molte attribuzioni della sicurezza sociale siano sistematicamente diffalcate dal risarcimento del danno conseguibile dal loro beneficiario, prevedendo la surrogazione a vantaggio del soggetto che le abbia erogate. Nelle conclusioni si propone che il rapporto fra danno e beneficio venga letto alla luce dell’idea che lo scomputo del beneficio dal danno non possa avvenire quando il beneficio appaia espressione di un canone di «giustizia», per molti versi speculare rispetto alla nozione di «ingiustizia» del danno, e per altri rispondente al modo in cui altre esperienze giuridiche europee, e non, valutano, nel momento dell’applicazione giurisprudenziale, il rapporto fra danno e «benefici collaterali».File | Dimensione | Formato | |
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