Il contributo indaga la tendenza dell’ordinamento francese ad unire due prospettive in apparente contrasto e comunque inedite nella visione tipica di altri ordinamenti giuslavoristi: una tutela forte della stabilità dell’impiego (ottenuta - anche - attraverso rigorosi obblighi di formazione continua che permettono di salvaguardare la capacità professionale del lavoratore) e il riconoscimento a favore delle imprese di politiche di gestione del personale fortemente orientate al merito. Il contributo si propone di mettere in evidenza quali siano i fattori di contesto che permettono di coniugare i termini, solo in apparenza inconciliabili, della tutela della stabilità del posto di lavoro e della valorizzazione del rendimento. Sul primo fronte, la riflessione pone in luce la concezione, nell’ordinamento francese, del bene della professionalità come posizione attiva del lavoratore, da arricchire e aggiornare costantemente con l’obiettivo di mantenerne integra la capacità e la competenza ai fini dell’adempimento, che si salda, ed è funzionale, alla stabilità dell’impiego, sia con riguardo al posto di lavoro concretamente occupato che, più in generale, al mercato del lavoro. Al riguardo, il contributo si concentra su tre aspetti che contribuiscono a comporre il quadro di “reglès” che mirano a conferire stabilità al rapporto di lavoro: l’obbligo di “vegliare”, usando la terminologia poco tecnica, ma chiara, dell’art. L 6321-1 Code du travail sul mantenimento della capacità professionale del lavoratore e di “assicurarne” l’adaptation al posto di lavoro; inoltre, quale articolazione di quest’ultimo obbligo, la gestione “previsionale” degli impieghi e delle competenze disciplinata agli artt. L 2242-15 ss. e posta a carico delle imprese di grandi dimensioni; infine, l’obbligo, previsto dall’art. L 1233-4, di adaptation alle mansioni eventualmente disponibili in azienda, e quindi assegnabili al lavoratore, per evitarne il licenziamento economico. Sul fronte, invece, della propensione dell’ordinamento francese a dilatare i poteri datoriali sub specie di visibilità assegnabile al rendimento del lavoratore nelle decisioni di gestione del personale – che, si sottolinea, è un effetto dell’ inedita estensione degli obblighi di formazione continua sopra segnalata – il contributo si sofferma su due istituti: il licenziamento per insuffisance professionnelle ed i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nell’ambito del licenziamento economico.
Capacità, valutazione e insufficienza professionale nell'ordinamento francese / Brun, Stefania. - In: GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1720-4321. - STAMPA. - 2016:(2016), pp. 51-78. [10.3280/GDL2016-149003]
Capacità, valutazione e insufficienza professionale nell'ordinamento francese
Brun, Stefania
2016-01-01
Abstract
Il contributo indaga la tendenza dell’ordinamento francese ad unire due prospettive in apparente contrasto e comunque inedite nella visione tipica di altri ordinamenti giuslavoristi: una tutela forte della stabilità dell’impiego (ottenuta - anche - attraverso rigorosi obblighi di formazione continua che permettono di salvaguardare la capacità professionale del lavoratore) e il riconoscimento a favore delle imprese di politiche di gestione del personale fortemente orientate al merito. Il contributo si propone di mettere in evidenza quali siano i fattori di contesto che permettono di coniugare i termini, solo in apparenza inconciliabili, della tutela della stabilità del posto di lavoro e della valorizzazione del rendimento. Sul primo fronte, la riflessione pone in luce la concezione, nell’ordinamento francese, del bene della professionalità come posizione attiva del lavoratore, da arricchire e aggiornare costantemente con l’obiettivo di mantenerne integra la capacità e la competenza ai fini dell’adempimento, che si salda, ed è funzionale, alla stabilità dell’impiego, sia con riguardo al posto di lavoro concretamente occupato che, più in generale, al mercato del lavoro. Al riguardo, il contributo si concentra su tre aspetti che contribuiscono a comporre il quadro di “reglès” che mirano a conferire stabilità al rapporto di lavoro: l’obbligo di “vegliare”, usando la terminologia poco tecnica, ma chiara, dell’art. L 6321-1 Code du travail sul mantenimento della capacità professionale del lavoratore e di “assicurarne” l’adaptation al posto di lavoro; inoltre, quale articolazione di quest’ultimo obbligo, la gestione “previsionale” degli impieghi e delle competenze disciplinata agli artt. L 2242-15 ss. e posta a carico delle imprese di grandi dimensioni; infine, l’obbligo, previsto dall’art. L 1233-4, di adaptation alle mansioni eventualmente disponibili in azienda, e quindi assegnabili al lavoratore, per evitarne il licenziamento economico. Sul fronte, invece, della propensione dell’ordinamento francese a dilatare i poteri datoriali sub specie di visibilità assegnabile al rendimento del lavoratore nelle decisioni di gestione del personale – che, si sottolinea, è un effetto dell’ inedita estensione degli obblighi di formazione continua sopra segnalata – il contributo si sofferma su due istituti: il licenziamento per insuffisance professionnelle ed i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nell’ambito del licenziamento economico.File | Dimensione | Formato | |
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