Il saggio prende in esame la legislazione regionale in materia di usi civici; materia fortemente regionalizzata, sin dagli albori del regionalismo italiano, nella quale tuttavia la disciplina vigente rimane in gran parte riconducibile alla risalente legislazione statale, vale a dire alla legge n. 1766 del 1927. L’apparente paradosso ora descritto viene motivato alla luce della circostanza che, sino alla revisione costituzionale introdotta dalla legge cost. n. 3 del 2001, dalla legge n. 1766 si inducevano sia i principi fondamentali della materia, sia le norme fondamentali di riforma economico-sociale applicabili alla stessa. Successivamente alla revisione costituzionale, quando la materia degli usi civici potrebbe rientrare nella potestà regionale residuale, non più soggetta a tali limiti, gli usi civici hanno oramai subito una tale torsione in senso ambientalistico, da ricadere nella materia “tutela dell’ambiente”, rimessa alla potestà legislativa statale esclusiva (art. 117, 2°c., lett. s Cost.). Ne consegue che la legislazione regionale relativa agli sui civici risulta oggi piuttosto laconica, soprattutto con riferimento alle Regioni ad autonomia ordinaria.
La legislazione regionale in materia di usi civici, a un decennio dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione: bilancio e prospettive / Cosulich, Matteo. - STAMPA. - (2014), pp. 65-86.
La legislazione regionale in materia di usi civici, a un decennio dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione: bilancio e prospettive
Cosulich, Matteo
2014-01-01
Abstract
Il saggio prende in esame la legislazione regionale in materia di usi civici; materia fortemente regionalizzata, sin dagli albori del regionalismo italiano, nella quale tuttavia la disciplina vigente rimane in gran parte riconducibile alla risalente legislazione statale, vale a dire alla legge n. 1766 del 1927. L’apparente paradosso ora descritto viene motivato alla luce della circostanza che, sino alla revisione costituzionale introdotta dalla legge cost. n. 3 del 2001, dalla legge n. 1766 si inducevano sia i principi fondamentali della materia, sia le norme fondamentali di riforma economico-sociale applicabili alla stessa. Successivamente alla revisione costituzionale, quando la materia degli usi civici potrebbe rientrare nella potestà regionale residuale, non più soggetta a tali limiti, gli usi civici hanno oramai subito una tale torsione in senso ambientalistico, da ricadere nella materia “tutela dell’ambiente”, rimessa alla potestà legislativa statale esclusiva (art. 117, 2°c., lett. s Cost.). Ne consegue che la legislazione regionale relativa agli sui civici risulta oggi piuttosto laconica, soprattutto con riferimento alle Regioni ad autonomia ordinaria.File | Dimensione | Formato | |
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