La musica è un’arte antica, capace di esprimersi nella forma del suono che, comunque prodotto, è recepito dall’orecchio umano generando emozioni. Creati il ritmo, la melodia e l’armonia si affaccia la necessità di ricordarli, di farli comprendere a chi non li avesse ascoltati dal vivo, la necessità, pertanto, di fissarli in modo a tutti ugualmente accessibile. L’attività musicale era originariamente basata sull’oralità e sull’imitazione:. Si dovrà aspettare fino all’avvento delle prime forme di trascrizione per accedere alla conservazione della musica. Grazie all’introduzione della notazione neumatica ed alle successive sue elaborazioni, sino a giungere alla scrittura delle note su pentagramma quale forma univoca di trascrizione musicale, si è sancita la possibilità di riprodurre uno stesso brano musicale infinite volte. L’impianto concettuale del diritto d’autore è stato elaborato in seguito all’invenzione della stampa a caratteri mobili (intorno alla prima metà del millenio scorso), che rappresenta il momento a partire dal quale emerge l’esigenza di proteggere un particolare modello di business basato sul meccanismo del monopolio. Il fatto che l’opera diventi per la prima volta un oggetto fisico che racchiude un testo finito riproducibile meccanicamente gioca un ruolo fondamentale. In precedenza, infatti, la creatività dell’autore - non imprimibile serialmente su supporto tangibile - non poteva essere percepita, al di là delle diverse forme di mecenatismo, quale valore economico e quindi specifico oggetto di tutela. Sono stati gli stampatori i protagonisti delle prime istanze di regolamentazione della circolazione delle opere librarie. Su questo primo strumento giuridico si è innestata l’evoluzione che ha portato poi, attraverso la libertà di stampa e di commercio, dal «solo diritto di stampare e ristampare in esclusiva libri» ad un’esclusiva molto ampia e quindi al copyright/diritto d’autore, comprendente tutte le facoltà poc’anzi menzionate su numerose tipologie di opere (musicali, pittoriche, filmiche, ecc.). Un diritto di esclusiva che ha trovato col tempo precisi limiti normativi. Le prime scosse all’impianto originario del diritto d’autore/copyright sono riconducibili al momento in cui sono comparsi strumenti in grado di riprodurre con facilità le opere protette (fotocopiatrici, registratori, videoregistratori), minacciando la possibilità di garantire la tutela del diritto d’autore ai suoi titolari, non solo agli autori quindi ma anche, anzi soprattutto, agli intermediari del mercato, coloro che acquistano la titolarità dei diritti patrimoniali d’autore per trarne un vantaggio economico. Il vero cambiamento di paradigma per l’industria musicale interviene quando la Rete comincia ad affermarsi come alternativa valida e concreta alle tradizionali forme di distribuzione dell’informazione. Tra le opere dell’ingegno la musica è stata la prima ad esplorare i canali di circolazione offerti dal “ciberspazio”. Quello tra musica e Web, infatti, è un vero e proprio connubio, facilitato dalle caratteristiche della prima, votata per sua natura a fluire oltre i confini nazionali. Nell’epoca di Internet, emblematici sono, ad esempio, i casi RIAA vs. Napster (A&M Records, Inc. v. Napster, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001)), RIAA-MPAA vs. Grokster (MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. 545 U.S. 913 (2005)), e nel panorama italiano i casi Peppermint (Trib. Roma, ord. 09.02.2007 e ord.19.08.2006; Garante per la protezione dei dati personali, ord. 28.02.2008), Pirate Bay (Cass. 29.09.2009, n. 49437), FAPAV c. Telecom Italia (Trib. Roma, ord. 14.04.2010), RTI c. YouTube (Trib. Roma, ord. 16.12.2009) e Vividown c. Google (Trib. Roma, 12.04.2010), nonché, da ultimo, le ordinanze nei casi PFA Film c. Yahoo! Italia e BtJunkie (Trib. Roma, 22.03.2011) e con la sentenza nel caso RTI c. Italia On Line – IOL - (Trib. Milano, 7.06.2011). Si tratta di precedenti che rappresentano soltanto la punta di un iceberg ed evidenziano come le attuali sfide tecnologiche richiedano una riflessione attenta che guardi alle fondamenta stesse del diritto d’autore. La fluidità dei contenuti digitali scatena una dinamica creatrice nuova che produce in continuazione flussi di informazioni difficilmente circoscrivibili nei confini di quel che nelle epoche tecnologiche del passato aveva una sua identità fisionomica e temporale. Così, concetti come «edizione» o «esemplare», «fissazione», «riproduzione», «pubblicazione», ecc., difficilmente trovano oggi sostituti perfetti . Nell’epoca della digitalizzazione dei contenuti occorre chiedersi se categorie, strumenti normativi e modelli di mercato nati molti secoli fa per governare dinamiche della creatività, della produzione e della circolazione della conoscenza completamente differenti da quelle attuali, debbano essere ripensati alle basi. L’analisi che si intende proporre nel presente lavoro, seguendo le vie della comparazione e dello studio interdisciplinare, si ripropone di fornire chiavi di lettura utili a comprendere il senso e le ragioni più profonde dell’evoluzione giuridica intervenuta. Il diritto d’autore/copyright, infatti, è una materia per sua natura interdisciplinare, in cui si misurano varie branche scientifiche (giuridica, sociologica, economica, eccetera) e che più di altre è plasmata dai mutamenti tecnologici. In altre parole, ciò che occorre mettere in evidenza è lo stretto rapporto tra diritto, tecnologia e mercato.

Tecnologie, modelli di business e paradigmi giuridici nel diritto d’autore

Moscon, Valentina
2012-01-01

Abstract

La musica è un’arte antica, capace di esprimersi nella forma del suono che, comunque prodotto, è recepito dall’orecchio umano generando emozioni. Creati il ritmo, la melodia e l’armonia si affaccia la necessità di ricordarli, di farli comprendere a chi non li avesse ascoltati dal vivo, la necessità, pertanto, di fissarli in modo a tutti ugualmente accessibile. L’attività musicale era originariamente basata sull’oralità e sull’imitazione:. Si dovrà aspettare fino all’avvento delle prime forme di trascrizione per accedere alla conservazione della musica. Grazie all’introduzione della notazione neumatica ed alle successive sue elaborazioni, sino a giungere alla scrittura delle note su pentagramma quale forma univoca di trascrizione musicale, si è sancita la possibilità di riprodurre uno stesso brano musicale infinite volte. L’impianto concettuale del diritto d’autore è stato elaborato in seguito all’invenzione della stampa a caratteri mobili (intorno alla prima metà del millenio scorso), che rappresenta il momento a partire dal quale emerge l’esigenza di proteggere un particolare modello di business basato sul meccanismo del monopolio. Il fatto che l’opera diventi per la prima volta un oggetto fisico che racchiude un testo finito riproducibile meccanicamente gioca un ruolo fondamentale. In precedenza, infatti, la creatività dell’autore - non imprimibile serialmente su supporto tangibile - non poteva essere percepita, al di là delle diverse forme di mecenatismo, quale valore economico e quindi specifico oggetto di tutela. Sono stati gli stampatori i protagonisti delle prime istanze di regolamentazione della circolazione delle opere librarie. Su questo primo strumento giuridico si è innestata l’evoluzione che ha portato poi, attraverso la libertà di stampa e di commercio, dal «solo diritto di stampare e ristampare in esclusiva libri» ad un’esclusiva molto ampia e quindi al copyright/diritto d’autore, comprendente tutte le facoltà poc’anzi menzionate su numerose tipologie di opere (musicali, pittoriche, filmiche, ecc.). Un diritto di esclusiva che ha trovato col tempo precisi limiti normativi. Le prime scosse all’impianto originario del diritto d’autore/copyright sono riconducibili al momento in cui sono comparsi strumenti in grado di riprodurre con facilità le opere protette (fotocopiatrici, registratori, videoregistratori), minacciando la possibilità di garantire la tutela del diritto d’autore ai suoi titolari, non solo agli autori quindi ma anche, anzi soprattutto, agli intermediari del mercato, coloro che acquistano la titolarità dei diritti patrimoniali d’autore per trarne un vantaggio economico. Il vero cambiamento di paradigma per l’industria musicale interviene quando la Rete comincia ad affermarsi come alternativa valida e concreta alle tradizionali forme di distribuzione dell’informazione. Tra le opere dell’ingegno la musica è stata la prima ad esplorare i canali di circolazione offerti dal “ciberspazio”. Quello tra musica e Web, infatti, è un vero e proprio connubio, facilitato dalle caratteristiche della prima, votata per sua natura a fluire oltre i confini nazionali. Nell’epoca di Internet, emblematici sono, ad esempio, i casi RIAA vs. Napster (A&M Records, Inc. v. Napster, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001)), RIAA-MPAA vs. Grokster (MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. 545 U.S. 913 (2005)), e nel panorama italiano i casi Peppermint (Trib. Roma, ord. 09.02.2007 e ord.19.08.2006; Garante per la protezione dei dati personali, ord. 28.02.2008), Pirate Bay (Cass. 29.09.2009, n. 49437), FAPAV c. Telecom Italia (Trib. Roma, ord. 14.04.2010), RTI c. YouTube (Trib. Roma, ord. 16.12.2009) e Vividown c. Google (Trib. Roma, 12.04.2010), nonché, da ultimo, le ordinanze nei casi PFA Film c. Yahoo! Italia e BtJunkie (Trib. Roma, 22.03.2011) e con la sentenza nel caso RTI c. Italia On Line – IOL - (Trib. Milano, 7.06.2011). Si tratta di precedenti che rappresentano soltanto la punta di un iceberg ed evidenziano come le attuali sfide tecnologiche richiedano una riflessione attenta che guardi alle fondamenta stesse del diritto d’autore. La fluidità dei contenuti digitali scatena una dinamica creatrice nuova che produce in continuazione flussi di informazioni difficilmente circoscrivibili nei confini di quel che nelle epoche tecnologiche del passato aveva una sua identità fisionomica e temporale. Così, concetti come «edizione» o «esemplare», «fissazione», «riproduzione», «pubblicazione», ecc., difficilmente trovano oggi sostituti perfetti . Nell’epoca della digitalizzazione dei contenuti occorre chiedersi se categorie, strumenti normativi e modelli di mercato nati molti secoli fa per governare dinamiche della creatività, della produzione e della circolazione della conoscenza completamente differenti da quelle attuali, debbano essere ripensati alle basi. L’analisi che si intende proporre nel presente lavoro, seguendo le vie della comparazione e dello studio interdisciplinare, si ripropone di fornire chiavi di lettura utili a comprendere il senso e le ragioni più profonde dell’evoluzione giuridica intervenuta. Il diritto d’autore/copyright, infatti, è una materia per sua natura interdisciplinare, in cui si misurano varie branche scientifiche (giuridica, sociologica, economica, eccetera) e che più di altre è plasmata dai mutamenti tecnologici. In altre parole, ciò che occorre mettere in evidenza è lo stretto rapporto tra diritto, tecnologia e mercato.
2012
Musica e diritto. La legislazione per le attività musicali
Torino
G. Giapichelli editore
9788834827864
Moscon, Valentina
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