Il problema dell’inquadramento giuridico e istituzionale dei collegia religionis causa nell’ambito dello ius commune medioevale prende origine innanzitutto dalla distinzione, consolidata nella Magna Glossa accursiana, tra i collegia religiosi e quelli laici con scopo religioso. Su questa base si innesta la questione della legittimità giuridica dei diversi generi associativi. I collegia religionis causa sono permessi, purché lo scopo religioso non sia un mezzo pretestuoso a copertura di una situazione fraudolenta. Il nomen ‘confraterita’, peraltro, compare soltanto con Bartolo da Sassoferrato che ne elabora una disciplina articolata, fondata sulla causa religionis. I punti salienti del commentario bartoliano riguardano i modi di costituzione ed estinzione della confraternita, i soggetti che ne possono far parte, anche con riguardo alla partecipazione femminile, i reggitori del collegio e gli statuti confraternali. Di particolare rilievo risulta il passaggio dottrinale in cui Bartolo affronta il tema dei poteri legittimi del rector, tra i quali si configura la correctio fraterna nei confronti dei confratelli, ma non la iurisdictio in caso di controversie, per le quali risulta competente il comune cittadino. Si deve segnalare, infine, la trattazione bartoliana circa la natura giuridica degli statuti confraternali, diversa da quella degli statuti comunali, e tale da spiegarne il ‘silenzio’ su questioni che scendono nel vivo della disciplina della confraternita.

Appunti sui collegia religionis causa nella dottrina civilistica tra Glossa e Commento

Natalini, Cecilia Frida
2009-01-01

Abstract

Il problema dell’inquadramento giuridico e istituzionale dei collegia religionis causa nell’ambito dello ius commune medioevale prende origine innanzitutto dalla distinzione, consolidata nella Magna Glossa accursiana, tra i collegia religiosi e quelli laici con scopo religioso. Su questa base si innesta la questione della legittimità giuridica dei diversi generi associativi. I collegia religionis causa sono permessi, purché lo scopo religioso non sia un mezzo pretestuoso a copertura di una situazione fraudolenta. Il nomen ‘confraterita’, peraltro, compare soltanto con Bartolo da Sassoferrato che ne elabora una disciplina articolata, fondata sulla causa religionis. I punti salienti del commentario bartoliano riguardano i modi di costituzione ed estinzione della confraternita, i soggetti che ne possono far parte, anche con riguardo alla partecipazione femminile, i reggitori del collegio e gli statuti confraternali. Di particolare rilievo risulta il passaggio dottrinale in cui Bartolo affronta il tema dei poteri legittimi del rector, tra i quali si configura la correctio fraterna nei confronti dei confratelli, ma non la iurisdictio in caso di controversie, per le quali risulta competente il comune cittadino. Si deve segnalare, infine, la trattazione bartoliana circa la natura giuridica degli statuti confraternali, diversa da quella degli statuti comunali, e tale da spiegarne il ‘silenzio’ su questioni che scendono nel vivo della disciplina della confraternita.
2009
Studi confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze
Firenze
Firenze University Press
9788884539373
Natalini, Cecilia Frida
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