Negli ultimi anni la storiografia, per opera soprattutto di Harold J. Berman, ha sottolineato il particolare, strettissimo legame che unisce la costituzione dell'ordinamento giuridico della Chiesa, che si separa da quelli secolari, da un lato, e, dall'altro, la contemporanea affermazione degli stessi ordinamenti secolari, i quali anche emergono dall'esperienza giuridica sostanzialmente unitaria della prima età intermedia. D'altro canto un simile processo di differenziazione, originato dalla "Rivoluzione papale" bermaniana, presuppone che fra ordine giuridico canonico e ordini giuridici secolari vi sia un profondo, intimo dialogo, anche al di là di motivi storiografici classici, come quello della "feudalizzazione della Chiesa". Soprattutto, appare interessante studiare l'influenza che la tradizione normativa e sapienziale canonica ha esercitato su quella feudale, con speciale riferimento alla Compilatio Antiqua dei Libri Feudorum, cioè alla consolidazione del diritto feudale in ambiente lombardo intorno alla metà del secolo XII, vale a dire proprio nel momento in cui più forti erano gli impulsi alla "costruzione" degli ordinamenti giuridici secolari su basi nuove o rinnovate. Quelli feudistici sono testi che, pur se strettamente legati a esperienze consuetudinarie, tuttavia sono anche ricchi di legami con la tradizione giuridica sapienziale, longobardistica anzitutto, ma poi anche romanistica e, naturalmente, canonistica. Anzi, occorre dire che questi stessi testi sono, a ben vedere, manifestazione di una tradizione sapienziale e di scuola, senza nulla togliere alle loro radici consuetudinarie. Da questo punto di vista, il contributo canonistico si rivela assai più consistente di quanto fin qui sospettato dalla storiografia. Idee, dottrine, principi ben attestati nel diritto della Chiesa, e sorretti da auctoritates costantemente presenti nelle compilazioni canonistiche pregrazianee, infatti, trovano il loro corrispettivo nell'ambito del diritto feudale, contribuendo a disegnare di quest'ultimo un profilo nuovo. La feudistica ci offre quindi di sé un'immagine diversa, dai tratti più marcatamente dottrinali di quanto talora si sospetti. Il contributo della dottrina giuridica, certamente fondamentale in ambito canonistico e civilistico, ci si mostra altrettanto importante in quello feudistico, grazie alla capacità dei giuristi feudisti di fondere, in una sintesi nuova e destinata a un prodigioso successo, l'esperienza consuetudinaria con quella sapienziale, o, forse meglio, di dare della consuetudine, dei costumi una interpretatio, intesa nell'accezione più ampia, non sorda a principi e dottrine maturati in ambienti certo diversi ma non estranei, e comunque coevi. Il risultato di un simile possente sforzo, fu, come negli altri ambiti, la costituzione di un ordinamento giuridico, quello feudale, dominato in modo crescente dai giuristi, nella fiducia che il diritto fosse, com'è, «cosa da giuristi».
Elementi canonistici nella "Compilatio Antiqua" dei "Libri Feudorum"
Zendri, Christian
2007-01-01
Abstract
Negli ultimi anni la storiografia, per opera soprattutto di Harold J. Berman, ha sottolineato il particolare, strettissimo legame che unisce la costituzione dell'ordinamento giuridico della Chiesa, che si separa da quelli secolari, da un lato, e, dall'altro, la contemporanea affermazione degli stessi ordinamenti secolari, i quali anche emergono dall'esperienza giuridica sostanzialmente unitaria della prima età intermedia. D'altro canto un simile processo di differenziazione, originato dalla "Rivoluzione papale" bermaniana, presuppone che fra ordine giuridico canonico e ordini giuridici secolari vi sia un profondo, intimo dialogo, anche al di là di motivi storiografici classici, come quello della "feudalizzazione della Chiesa". Soprattutto, appare interessante studiare l'influenza che la tradizione normativa e sapienziale canonica ha esercitato su quella feudale, con speciale riferimento alla Compilatio Antiqua dei Libri Feudorum, cioè alla consolidazione del diritto feudale in ambiente lombardo intorno alla metà del secolo XII, vale a dire proprio nel momento in cui più forti erano gli impulsi alla "costruzione" degli ordinamenti giuridici secolari su basi nuove o rinnovate. Quelli feudistici sono testi che, pur se strettamente legati a esperienze consuetudinarie, tuttavia sono anche ricchi di legami con la tradizione giuridica sapienziale, longobardistica anzitutto, ma poi anche romanistica e, naturalmente, canonistica. Anzi, occorre dire che questi stessi testi sono, a ben vedere, manifestazione di una tradizione sapienziale e di scuola, senza nulla togliere alle loro radici consuetudinarie. Da questo punto di vista, il contributo canonistico si rivela assai più consistente di quanto fin qui sospettato dalla storiografia. Idee, dottrine, principi ben attestati nel diritto della Chiesa, e sorretti da auctoritates costantemente presenti nelle compilazioni canonistiche pregrazianee, infatti, trovano il loro corrispettivo nell'ambito del diritto feudale, contribuendo a disegnare di quest'ultimo un profilo nuovo. La feudistica ci offre quindi di sé un'immagine diversa, dai tratti più marcatamente dottrinali di quanto talora si sospetti. Il contributo della dottrina giuridica, certamente fondamentale in ambito canonistico e civilistico, ci si mostra altrettanto importante in quello feudistico, grazie alla capacità dei giuristi feudisti di fondere, in una sintesi nuova e destinata a un prodigioso successo, l'esperienza consuetudinaria con quella sapienziale, o, forse meglio, di dare della consuetudine, dei costumi una interpretatio, intesa nell'accezione più ampia, non sorda a principi e dottrine maturati in ambienti certo diversi ma non estranei, e comunque coevi. Il risultato di un simile possente sforzo, fu, come negli altri ambiti, la costituzione di un ordinamento giuridico, quello feudale, dominato in modo crescente dai giuristi, nella fiducia che il diritto fosse, com'è, «cosa da giuristi».I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione