Il fenomeno delle vessazioni sul luogo di lavoro comporta l’ipotizzabilità di una serie di fattispecie penalistiche, poste a protezione di differenti beni giuridici: dai maltrattamenti alla violenza privata e all’estorsione, da molestia o disturbo alle persone a ingiuria e diffamazione, dalla violenza sessuale all’abuso d’ufficio, dalle lesioni personali colpose alle lesioni personali dolose, da lesioni gravi e gravissime a istigazione o aiuto al suicidio. La tesi proposta nello scritto è che fra questa figure di reato quelle più coerenti con il disvalore oggettivo e soggettivo del mobbing siano proprio le lesioni gravi e gravissime di cui all’art. 583 c.p.
'Dalla fase zero alla fase sei': aspetti penalistici del mobbing
Bonini, Sergio
2009-01-01
Abstract
Il fenomeno delle vessazioni sul luogo di lavoro comporta l’ipotizzabilità di una serie di fattispecie penalistiche, poste a protezione di differenti beni giuridici: dai maltrattamenti alla violenza privata e all’estorsione, da molestia o disturbo alle persone a ingiuria e diffamazione, dalla violenza sessuale all’abuso d’ufficio, dalle lesioni personali colpose alle lesioni personali dolose, da lesioni gravi e gravissime a istigazione o aiuto al suicidio. La tesi proposta nello scritto è che fra questa figure di reato quelle più coerenti con il disvalore oggettivo e soggettivo del mobbing siano proprio le lesioni gravi e gravissime di cui all’art. 583 c.p.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione