In sede di approvazione di un prospetto informativo, non spetta alla CONSOB compiere verifiche in ordine alla veridicità di tutte le informazioni ivi contenute. L’autorità di vigilanza risponde a titolo colposo dei danni subiti dagli investitori soltanto quando la falsità delle informazioni contenute nel prospetto fosse manifesta ovvero qualora abbia omesso i necessari approfondimenti in presenza di specifiche segnalazioni che denuncino tale falsità.
«Quid custodient ipsi custodes?»: diligenza e responsabilità da prospetto della Consob / Pistelli, Federico. - STAMPA. - (2025), pp. 603-619.
«Quid custodient ipsi custodes?»: diligenza e responsabilità da prospetto della Consob
Pistelli, Federico
2025-01-01
Abstract
In sede di approvazione di un prospetto informativo, non spetta alla CONSOB compiere verifiche in ordine alla veridicità di tutte le informazioni ivi contenute. L’autorità di vigilanza risponde a titolo colposo dei danni subiti dagli investitori soltanto quando la falsità delle informazioni contenute nel prospetto fosse manifesta ovvero qualora abbia omesso i necessari approfondimenti in presenza di specifiche segnalazioni che denuncino tale falsità.File in questo prodotto:
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