I soggetti deboli entrano nel palcoscenico del diritto con l’imperatore Costantino, nel IV secolo, allorché vengono definiti, in una costituzione, qui sunt fortunae iniuria miserabiles. Le differenti condizioni personali dal lato dell’esperienza laica costituiscono categorie giuridiche, con implicazioni in ambito processuale, dal lato dell’esperienza spirituale sono categorie teologiche capaci di influenzare i modi di formazione degli ordinamenti. L’aspetto processuale della questione, quale risulta impiantata nelle fonti del Tardo Antico, è prodromica della formazione del privilegium fori delle misere persone, portato a compimento nella prima decade del 1200 da Papa Innocenzo III. Il tema, peraltro, diviene interessante per seguire la formazione, avvenuta nei secoli altomedioevali, del sistema giurisdizionale occidentale, e del concetto giuridico della potestas. Il problema della giustizia da garantire alle persone deboli esce fuori dai suoi confini specifici, e tende a coinvolgere il tema generale della giurisdizione come elemento portante dei contenuti del potere, in relazione alla lenta formazione dell’Occidente giuridico medioevale, che si caratterizza di connotati tipici ben prima della famigerata renovatio imperii. Perciò, le fonti studiate – legislazione romano-barbarica, canoni conciliari, capitolari – non sono sempre specificamente indirizzate ai deboli, ma piuttosto ai giudici che, in diverso modo, le differenti epoche ed aree geografiche dell’Europa altomedioevale rendono responsabili della corretta amministrazione della giustizia.
Per la storia del foro privilegiato dei deboli nell'esperienza giuridica altomedioevale: dal tardo antico a Carlo Magno
Natalini, Cecilia Frida
2008-01-01
Abstract
I soggetti deboli entrano nel palcoscenico del diritto con l’imperatore Costantino, nel IV secolo, allorché vengono definiti, in una costituzione, qui sunt fortunae iniuria miserabiles. Le differenti condizioni personali dal lato dell’esperienza laica costituiscono categorie giuridiche, con implicazioni in ambito processuale, dal lato dell’esperienza spirituale sono categorie teologiche capaci di influenzare i modi di formazione degli ordinamenti. L’aspetto processuale della questione, quale risulta impiantata nelle fonti del Tardo Antico, è prodromica della formazione del privilegium fori delle misere persone, portato a compimento nella prima decade del 1200 da Papa Innocenzo III. Il tema, peraltro, diviene interessante per seguire la formazione, avvenuta nei secoli altomedioevali, del sistema giurisdizionale occidentale, e del concetto giuridico della potestas. Il problema della giustizia da garantire alle persone deboli esce fuori dai suoi confini specifici, e tende a coinvolgere il tema generale della giurisdizione come elemento portante dei contenuti del potere, in relazione alla lenta formazione dell’Occidente giuridico medioevale, che si caratterizza di connotati tipici ben prima della famigerata renovatio imperii. Perciò, le fonti studiate – legislazione romano-barbarica, canoni conciliari, capitolari – non sono sempre specificamente indirizzate ai deboli, ma piuttosto ai giudici che, in diverso modo, le differenti epoche ed aree geografiche dell’Europa altomedioevale rendono responsabili della corretta amministrazione della giustizia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione