La montagna invernale ed estiva si presta a far da scenario ad una vasta gamma di attività turistico-ricreative che identificano oggi i principali ingredienti dell’offerta turistica. Ad attività come ad esempio sci, snowboard, alpinismo o rafting è comunemente associata una certa dose di rischio e ci si chiede chi debba sopportare, nel contesto del turismo montano, i costi dell’eventuale materializzazione del rischio in danno. L’industria turistica è così costantemente impegnata nel tentativo di raggiungere un punto di equilibrio ideale fra la domanda di sicurezza nell’esercizio delle attività ludico-ricreative offerte all’utenza ed il principio del libero esercizio delle stesse. L’indagine comparativa compiuta fra l’Italia e la Spagna è volta ad evidenziare quali regole di responsabilità civile vengano applicate dalle corti agli incidenti che si verificano, sui Pirenei, sulle Alpi e sugli Appennini, nel corso delle diverse pratiche turistiche considerate (sci, alpinismo, sport estremi), tenendo sempre ferma la verifica delle soluzioni che appaiono meglio in grado di incentivare la prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza nello svolgimento delle attività turistico-ricreative legate alla montagna. Dalla casistica è emerso che soprattutto in relazione alla responsabilità civile del gestore dell’area sciabile Italia e Spagna hanno elaborato modelli di responsabilità piuttosto differenti. In Spagna la centralità della dottrina dell’assunzione del rischio sportivo fa sì che, ove il rischio accettato si tramuti in danno, nella maggior parte dei casi, esso sarà sopportato dalla vittima in base al principio volenti non fit iniuria. Spetterà allo sciatore danneggiato provare la colpa del gestore/danneggiante ex art. 1.902 del C.C., in quanto la responsabilità sportiva non ammette oggettivazioni. In Italia sembra invece operativo il principio cuius commoda eius est incommoda prevalendo l’applicazione del regime quasi oggettivo sotteso all’art. 2051 c.c.. Se estremizzata, tuttavia, la “via” italiana potrebbe condurre ad esiti infausti, col rischio che in ultima analisi l’utenza finisca per essere privata della possibilità stessa di praticare liberamente lo sci. È indubbio che i gestori debbano investire in sicurezza e garantire dei comprensori adeguati all’utenza, ma renderli oggettivamente responsabili degli incidenti, oltre ad essere economicamente inefficiente, condurrebbe a disincentivare gli sciatori nell’adozione delle condotte responsabili tratteggiate dal Decalogo FIS. Nelle ipotesi di scontri fra sciatori il suddetto Decalogo, pur rimanendo sul piano di soft law, ha acquisito operatività ed effettività straordinarie tanto che le Corti, italiane e spagnole, lo utilizzano, talvolta anche solo implicitamente, per accertare in concreto le eventuali responsabilità. La sua utilità è indubbia in sede processuale in quanto oltre ad offrire un modello comportamentale concretamente confrontabile con le condotte degli agenti si concilia perfettamente con l’atipicità sottesa all’art. 2043 c.c. ed all’art. 1.902 C.C. I modelli di responsabilità professionale spagnolo ed italiano, dei maestri di sci, guide alpine e dei diversi istruttori, sono pressoché compatibili. I giudici richiedono infatti ai professionisti una diligenza superiore alla media in virtù dell’obbligazione di protezione e garanzia assunta nei riguardi dei clienti, ma senza spingersi ad addebitare in maniera oggettiva a tali soggetti ogni sinistro che veda coinvolto un allievo, anche gli allievi infatti accettano i rischi inerenti all’apprendimento della disciplina. La colpa, in ultima analisi, rimane il criterio di imputazione della responsabilità maggiormente efficiente per le attività ricreative legate alla montagna in quanto si tratta di attività in cui molto spesso sono gli stessi danneggiati ad essere i primi attori della sequenza causale che ha portato il rischio a concretizzarsi in danno. Pertanto in un ambito caratterizzato dalla bilateralità di condotte precauzionali e da una gestione del rischio multi-direzionale l’unica prospettiva vincente per ridurre gli incidenti e promuovere la sicurezza è quella relazionale e dialogica. L’industria turistica potrà aumentare l’indotto ed arricchire l’offerta per questa via semplicemente investendo (con la collaborazione delle molteplici Associazioni a ciò dedicate) in cultura, nella cultura del rispetto di sé e degli altri, senza la necessità che a livello centrale si impongano all’utenza patentini, assicurazioni, o peggio, che si appesantiscano ulteriormente le regole di comportamento.

Mountain, either in winter or summer, is the background for several touristic and recreational activities which nowadays represent the bulk of the tourist-oriented offer. Activities such as skiing, snowboarding, rock-climbing and rafting are deemed to imply a certain amount of risk, triggering the question of who should bear the costs in case of such a risk turns into actual damage. The Industry of Tourism is thus steadily committed to reaching an ideal balance between the demand for safety in the exercise of recreational activities and the principle of their free exercise. The comparative research carried out on the Italian and Spanish legal systems aims at pointing out the rules of civil liability enforced by courts of law when accidents occur on the Pyrenees, the Alps and the Appennines in the course of practice of the activities taken into consideration (skiing, rock-climbing and extreme sports), focusing on the options that seem to promote at best injuries prevention and safety. The case-law sheds light on the different stands taken by Italy and Spain with regards to civil liability of skiable areas managers. On the one hand, in Spain, the assumption of risk theory plays a major role so that, in the vast majority of the cases, when the risk turns into damage the victim will bear the conseguences according to the principle of “volenti non fit iniuria”. The burden of proving the manager’s fault shall lay on the skier pursuant to article 1902 of the Civil Code since sport-related liability does not admit any form of no-fault liability. On the other hand, the principle “cuius commoda eius est incommoda” seems to prevail in Italy, giving floor to the semi no-fault regime underpinning article 2051 of the civil code. The Italian approach, if taken to its extreme, could lead to unintended consequences such as stifling the free practice of skiing. Managers must invest in safety offering adequate premises; however, deeming them liable for every accident occurred would not only be economically inefficient but it would also lead to discourage skiers from abiding to FIS decalogue. The decalogue, although on a soft-law level, has gained such an extraordinary efficacy and operativity in case of collisions between skiers to be applied - even only implicitly - by Italian and Spanish Courts of law when ascertaining liabilities. Its usefulness on trial is unquestionable since, besides setting a behavioural model actually applicable to skiers’ conduct, it perfectly fits the atypicalness embedded in articles 2043 c.c. and 1902 C.C. Spanish and Italian models of professional liability for ski instructors, alpine guides and for different instructors are almost compatible. In the light of their safety obligation towards clients, professionals are requested a higher than average diligence; however, the extreme approach of deeming them liable for any accident involving the pupil is not recognized as the pupil is to accept the risk of learning a new discipline. All in all, fault still plays a major role in the assessment of liabilities in mountain-related activities inasmuch as in most cases injured people are responsible for triggering the sequence which lead the risk to materialize into damage. Therefore, in a scenario distinguished by mutuality of precautionary conducts and by multidirectional risk-management a relational and dialogical perspective is the sole winning strategy to reduce accidents and promote safety. Both allied industries and offer shall increase should the Industry of Tourism invest (in cooperation with the several Associations in the field) in the culture of self and others respect setting aside the need at a central level for imposing license-based systems, insurances or, in the worst scenario, for rendering the existing rules stricter.

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alal montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law / Piccin, Chiara. - ELETTRONICO. - (2012), pp. 1-325.

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alal montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law

2012-01-01

Abstract

La montagna invernale ed estiva si presta a far da scenario ad una vasta gamma di attività turistico-ricreative che identificano oggi i principali ingredienti dell’offerta turistica. Ad attività come ad esempio sci, snowboard, alpinismo o rafting è comunemente associata una certa dose di rischio e ci si chiede chi debba sopportare, nel contesto del turismo montano, i costi dell’eventuale materializzazione del rischio in danno. L’industria turistica è così costantemente impegnata nel tentativo di raggiungere un punto di equilibrio ideale fra la domanda di sicurezza nell’esercizio delle attività ludico-ricreative offerte all’utenza ed il principio del libero esercizio delle stesse. L’indagine comparativa compiuta fra l’Italia e la Spagna è volta ad evidenziare quali regole di responsabilità civile vengano applicate dalle corti agli incidenti che si verificano, sui Pirenei, sulle Alpi e sugli Appennini, nel corso delle diverse pratiche turistiche considerate (sci, alpinismo, sport estremi), tenendo sempre ferma la verifica delle soluzioni che appaiono meglio in grado di incentivare la prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza nello svolgimento delle attività turistico-ricreative legate alla montagna. Dalla casistica è emerso che soprattutto in relazione alla responsabilità civile del gestore dell’area sciabile Italia e Spagna hanno elaborato modelli di responsabilità piuttosto differenti. In Spagna la centralità della dottrina dell’assunzione del rischio sportivo fa sì che, ove il rischio accettato si tramuti in danno, nella maggior parte dei casi, esso sarà sopportato dalla vittima in base al principio volenti non fit iniuria. Spetterà allo sciatore danneggiato provare la colpa del gestore/danneggiante ex art. 1.902 del C.C., in quanto la responsabilità sportiva non ammette oggettivazioni. In Italia sembra invece operativo il principio cuius commoda eius est incommoda prevalendo l’applicazione del regime quasi oggettivo sotteso all’art. 2051 c.c.. Se estremizzata, tuttavia, la “via” italiana potrebbe condurre ad esiti infausti, col rischio che in ultima analisi l’utenza finisca per essere privata della possibilità stessa di praticare liberamente lo sci. È indubbio che i gestori debbano investire in sicurezza e garantire dei comprensori adeguati all’utenza, ma renderli oggettivamente responsabili degli incidenti, oltre ad essere economicamente inefficiente, condurrebbe a disincentivare gli sciatori nell’adozione delle condotte responsabili tratteggiate dal Decalogo FIS. Nelle ipotesi di scontri fra sciatori il suddetto Decalogo, pur rimanendo sul piano di soft law, ha acquisito operatività ed effettività straordinarie tanto che le Corti, italiane e spagnole, lo utilizzano, talvolta anche solo implicitamente, per accertare in concreto le eventuali responsabilità. La sua utilità è indubbia in sede processuale in quanto oltre ad offrire un modello comportamentale concretamente confrontabile con le condotte degli agenti si concilia perfettamente con l’atipicità sottesa all’art. 2043 c.c. ed all’art. 1.902 C.C. I modelli di responsabilità professionale spagnolo ed italiano, dei maestri di sci, guide alpine e dei diversi istruttori, sono pressoché compatibili. I giudici richiedono infatti ai professionisti una diligenza superiore alla media in virtù dell’obbligazione di protezione e garanzia assunta nei riguardi dei clienti, ma senza spingersi ad addebitare in maniera oggettiva a tali soggetti ogni sinistro che veda coinvolto un allievo, anche gli allievi infatti accettano i rischi inerenti all’apprendimento della disciplina. La colpa, in ultima analisi, rimane il criterio di imputazione della responsabilità maggiormente efficiente per le attività ricreative legate alla montagna in quanto si tratta di attività in cui molto spesso sono gli stessi danneggiati ad essere i primi attori della sequenza causale che ha portato il rischio a concretizzarsi in danno. Pertanto in un ambito caratterizzato dalla bilateralità di condotte precauzionali e da una gestione del rischio multi-direzionale l’unica prospettiva vincente per ridurre gli incidenti e promuovere la sicurezza è quella relazionale e dialogica. L’industria turistica potrà aumentare l’indotto ed arricchire l’offerta per questa via semplicemente investendo (con la collaborazione delle molteplici Associazioni a ciò dedicate) in cultura, nella cultura del rispetto di sé e degli altri, senza la necessità che a livello centrale si impongano all’utenza patentini, assicurazioni, o peggio, che si appesantiscano ulteriormente le regole di comportamento.
2012
Trento
Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza
Piccin, Chiara
Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alal montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law / Piccin, Chiara. - ELETTRONICO. - (2012), pp. 1-325.
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