In prima approssimazione per gun control può intendersi il complesso di politiche, normative, sistemi teorizzati ed applicati da una società al fine di controllare la produzione, il commercio, la diffusione e l’utilizzo delle armi da fuoco da parte dei cittadini di quella società, che non esercitino ruoli istituzionali legati alla difesa nazionale o al mantenimento dell'ordine pubblico. Il dibattito sul tema ha origine negli U.S.A., dove portare e brandire un'arma da fuoco è un diritto costituzionale sancito dal Secondo Emendamento della Costituzione. Una siffatta copertura costituzionale ha depotenziato il tentativo di limitare in via legislativa o amministrativa i costi sociali fatalmente associati alla diffusione delle armi da fuoco nella cittadinanza, muovendo a perseguire questa politica per il tramite della responsabilità civile attraverso il sistema decisionale decentrato affidato alle corti. In particolare questo tentativo ha preso corpo invocando la responsabilità civile del produttore di armi, sul presupposto di riuscire a dimostrare la difettosità del prodotto arma da fuoco, al fine di modificare prezzo e reperibilità delle firearms, onde contribuire in questo modo a controllare la diffusione delle armi nella società americana. In Italia, l'ordinamento giuridico esprime un'impostazione profondamente favorevole al gun control, sottoponendo a numerosi controlli e filtri la possibilità in capo al cittadino di entrare in possesso di un'arma da fuoco; i requisiti formali di idoneità psicologica, fisica e tecnica si sommano a criteri di esclusione oggettiva di numerosi modelli e calibri di firearms dalla reperibilità dei civili. Tale sistema non risulta, in ogni caso, immune da antinomie e vuoti normativi, entro le cui maglie le correnti contrarie al gun control hanno trovato soluzioni giuridiche e di marketing per ovviare alle restrizioni legislative. A differenza che negli States, non pare esserci spazio, in Italia, per l'utilizzo di strategie collegate alla responsabilità civile del produttore per prodotto difettoso al fine di controllare diffusione ed utilizzo delle armi da fuoco, diffusione percepita come già fortemente disciplinata dal Legislatore stesso.
“Gun Control” e responsabilità civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy / Podetti, Massimiliano. - ELETTRONICO. - (2011), pp. 1-95.
“Gun Control” e responsabilità civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy
2011-01-01
Abstract
In prima approssimazione per gun control può intendersi il complesso di politiche, normative, sistemi teorizzati ed applicati da una società al fine di controllare la produzione, il commercio, la diffusione e l’utilizzo delle armi da fuoco da parte dei cittadini di quella società, che non esercitino ruoli istituzionali legati alla difesa nazionale o al mantenimento dell'ordine pubblico. Il dibattito sul tema ha origine negli U.S.A., dove portare e brandire un'arma da fuoco è un diritto costituzionale sancito dal Secondo Emendamento della Costituzione. Una siffatta copertura costituzionale ha depotenziato il tentativo di limitare in via legislativa o amministrativa i costi sociali fatalmente associati alla diffusione delle armi da fuoco nella cittadinanza, muovendo a perseguire questa politica per il tramite della responsabilità civile attraverso il sistema decisionale decentrato affidato alle corti. In particolare questo tentativo ha preso corpo invocando la responsabilità civile del produttore di armi, sul presupposto di riuscire a dimostrare la difettosità del prodotto arma da fuoco, al fine di modificare prezzo e reperibilità delle firearms, onde contribuire in questo modo a controllare la diffusione delle armi nella società americana. In Italia, l'ordinamento giuridico esprime un'impostazione profondamente favorevole al gun control, sottoponendo a numerosi controlli e filtri la possibilità in capo al cittadino di entrare in possesso di un'arma da fuoco; i requisiti formali di idoneità psicologica, fisica e tecnica si sommano a criteri di esclusione oggettiva di numerosi modelli e calibri di firearms dalla reperibilità dei civili. Tale sistema non risulta, in ogni caso, immune da antinomie e vuoti normativi, entro le cui maglie le correnti contrarie al gun control hanno trovato soluzioni giuridiche e di marketing per ovviare alle restrizioni legislative. A differenza che negli States, non pare esserci spazio, in Italia, per l'utilizzo di strategie collegate alla responsabilità civile del produttore per prodotto difettoso al fine di controllare diffusione ed utilizzo delle armi da fuoco, diffusione percepita come già fortemente disciplinata dal Legislatore stesso.File | Dimensione | Formato | |
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