Queste ricerche si propongono di indagare gli apporti patrimoniali alla morte del marito in favore della moglie superstite, concentrandosi sulla normazione di età tardoantica e giustinianea. Vengono presi in considerazione i principali istituti giuridici che realizzavano, al momento della scomparsa dell’uomo, una cessione patrimoniale a favore della sua vedova: la successione intestata e testata della moglie superstite, la restituzione della dote e il suo lucro sulla donazione nuziale, nonché la c.d. quarta della vedova povera. Di essi si indagano i profili dei relativi regimi giuridici interessanti per il tema di indagine, soffermandosi sulla portata e le ragioni delle riforme che li hanno riguardati, le loro specifiche funzioni nel sistema di sostentamento patrimoniale della coniuge superstite, la loro interazione e integrazione reciproca, il loro ricorso nella prassi. Si giunge alla conclusione che il sistema di tutela della coniuge superstite ebbe poco a che vedere con la successione intestata. Profondamente differente il discorso per quanto attiene alla successione testata e la dote. Più circoscritti di quanto comunemente si pensi, invece, sono i termini in cui è possibile parlare di una funzione di appannaggio vedovile della donazione nuziale. Ecco dunque che, se le garanzie patrimoniali della moglie superstite si sostanziano nel testamento del marito, nella dote, nella donazione nuziale e – nel diritto ultimo e nei soli casi di estremo bisogno – nella quarta uxoria, è chiaro come la questione sia stata demandata, in gran parte, all’autoregolamentazione dei privati. Il legislatore ha saputo predisporre gli strumenti giuridici necessari, assestare gli squilibri dovuti a mutamenti economici e sociali, intervenire laddove ce ne fosse stato bisogno, ma senza invadere un campo così privato e intimo come quello delle relazioni patrimoniali tra coniugi. D’altro canto, il suo intervento non è richiesto «si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali».
Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali: gli apporti patrimoniali alla moglie superstite in età tardoantica e giustinianea / Pezzato, Elena. - STAMPA. - 310:(2022).
Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali: gli apporti patrimoniali alla moglie superstite in età tardoantica e giustinianea
Pezzato, Elena
2022-01-01
Abstract
Queste ricerche si propongono di indagare gli apporti patrimoniali alla morte del marito in favore della moglie superstite, concentrandosi sulla normazione di età tardoantica e giustinianea. Vengono presi in considerazione i principali istituti giuridici che realizzavano, al momento della scomparsa dell’uomo, una cessione patrimoniale a favore della sua vedova: la successione intestata e testata della moglie superstite, la restituzione della dote e il suo lucro sulla donazione nuziale, nonché la c.d. quarta della vedova povera. Di essi si indagano i profili dei relativi regimi giuridici interessanti per il tema di indagine, soffermandosi sulla portata e le ragioni delle riforme che li hanno riguardati, le loro specifiche funzioni nel sistema di sostentamento patrimoniale della coniuge superstite, la loro interazione e integrazione reciproca, il loro ricorso nella prassi. Si giunge alla conclusione che il sistema di tutela della coniuge superstite ebbe poco a che vedere con la successione intestata. Profondamente differente il discorso per quanto attiene alla successione testata e la dote. Più circoscritti di quanto comunemente si pensi, invece, sono i termini in cui è possibile parlare di una funzione di appannaggio vedovile della donazione nuziale. Ecco dunque che, se le garanzie patrimoniali della moglie superstite si sostanziano nel testamento del marito, nella dote, nella donazione nuziale e – nel diritto ultimo e nei soli casi di estremo bisogno – nella quarta uxoria, è chiaro come la questione sia stata demandata, in gran parte, all’autoregolamentazione dei privati. Il legislatore ha saputo predisporre gli strumenti giuridici necessari, assestare gli squilibri dovuti a mutamenti economici e sociali, intervenire laddove ce ne fosse stato bisogno, ma senza invadere un campo così privato e intimo come quello delle relazioni patrimoniali tra coniugi. D’altro canto, il suo intervento non è richiesto «si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali».File | Dimensione | Formato | |
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