L’industrial design e la moda sono due settori particolarmente importanti per l’economia del nostro Paese. Le industrie italiane, infatti, occupano una porzione rilevante del mercato globale relativo ad essi. Inoltre, al made in Italy viene normalmente attribuito un valore aggiunto, come certificato di qualità. I prodotti del disegno industriale sono peculiari, in quanto si caratterizzano per la combinazione di elementi estetici e funzionali, trattandosi di oggetti destinati all’uso quotidiano connotati da una forma in grado di appagare il senso estetico di chi li utilizza. Tra questi prodotti, si possono annoverare anche quelli relativi all’industria della moda, industria che consente di “indossare l’arte”. Tali oggetti, dunque, si pongono al confine tra opere dell’ingegno e prodotti industriali. Per questo motivo, la tutela da parte della proprietà intellettuale ha dato luogo a numerosi dibattiti sulla tipologia di protezione più adatta. Negli ultimi anni, si è assistito ad un progressivo aumento della tutela, ammettendo il cumulo tra diversi diritti della proprietà intellettuale, in particolare con il diritto d’autore. Ciò si è verificato anche in quegli ordinamenti, come quello europeo, italiano e francese, che prevedono una disciplina apposita per disegni e modelli. Questa tesi si propone di valutare l’opportunità di un diritto sui generis per l’industrial design e la necessità di una protezione cumulativa tra il diritto specifico conferito ai disegni e modelli e il diritto d’autore, in particolare nell’industria della moda. Per rispondere a tali questioni, si effettuerà un’analisi comparata degli ordinamenti statunitense, europeo, italiano e francese. Innanzitutto, verrà analizzato il disegno industriale, inteso come concetto relazionato a diversi ambiti e con un notevole rilievo economico e sociale, per poi, a seguire, valutarne brevemente gli strumenti generali di protezione nell’ordinamento italiano. Nel corso di questo primo capitolo, si introdurrà anche il settore della moda, sintetizzandone l’evoluzione storica e valutandone l’importanza nell’economia del nostro Paese, oltre a sottolinearne la rilevanza in ambito propriamente sociologico, come segnale di appartenenza ad un determinato e peculiare status. Nel secondo capitolo, invece, si effettuerà un’analisi comparata del cumulo del diritto d’autore con altre protezioni nell’ambito dell’arte applicata, permesso, tra l’altro, dalla Convenzione di Berna. Si analizzerà, innanzitutto, l’ordinamento statunitense, non dotato di una protezione specifica per l’industrial design. Il realizzatore dell’oggetto può ottenere protezione, invece, tramite un particolare brevetto (il design patent), un tipo di marchio (il trade dress), o, infine, il copyright. Si analizzerà, dunque, l’articolazione del copyright su uno useful article e il requisito della separability, come recentemente interpretato dalla Supreme Court. In seguito, si provvederà all’analisi dell’ordinamento dell’Unione Europea, che, tramite l’art. 17 della direttiva 98/71 e 96 par. 2 del regolamento n. 6/2002, permette il cumulo delle protezioni, lasciando, però, un certo margine di discrezionalità agli Stati membri. Si vedrà come la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia sia intervenuta sul punto, limitando sensibilmente tale margine in un’ottica di armonizzazione del diritto dell’Unione Europea. Successivamente, si volgerà l’attenzione all’ordinamento italiano, che dapprima prevedeva un requisito di scindibilità capace di ricordare, sotto certi aspetti, la separability statunitense. Dopo il recepimento della direttiva 98/71, tuttavia, il legislatore italiano ha abrogato tale disposizione, prevedendo la proteggibilità delle opere dell’industrial design dotate, oltre che del carattere creativo, anche del valore artistico. Si valuterà la possibile incidenza della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia su tale disposizione. Infine, si osserverà l’ordinamento francese, considerato il promotore della teoria dell’unité de l’art, per cui nel diritto d’autore non è possibile discriminare tra le varie tipologie di opere, poiché l’arte è una sola: tanto le opere dell’arte “pura” quanto quelle dell’arte applicata all’industria sono ammesse alla tutela del diritto d’autore sulla base dei medesimi requisiti. Infine, il terzo capitolo si concentrerà maggiormente sul settore della moda e le sue caratteristiche, in quanto industria fondata sull’ispirazione reciproca e i cui prodotti hanno tendenzialmente breve vita. Si vedrà, allora, come negli Stati Uniti essa non sia protetta, e tuttavia l’industria della moda americana è particolarmente sviluppata, in virtù di quello che è stato definito piracy paradox. Nonostante ciò, numerosi sono coloro che invocano una protezione ad hoc, come potrebbe essere quella europea dei disegni e modelli, calibrata sulle esigenze del settore. In Europa, infatti, è stata prevista la disciplina dei disegni e modelli anche non registrati, indicata per tutelare proprio i prodotti di breve durata come quelli della moda. Si valuterà, allora, se, di fronte alla tutela dei disegni e modelli registrati e non registrati, indirizzata a soddisfare le esigenze di protezione dell’industrial design in generale, e della moda in particolare, sia opportuno prevedere la protezione aggiuntiva del diritto d’autore, più ampia e meno attenta alle esigenze del settore.
Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d’autore / Rudian, Margherita. - ELETTRONICO. - (2021), p. 1. [10.15168/11572_300393]
Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d’autore
Margherita Rudian
2021-01-01
Abstract
L’industrial design e la moda sono due settori particolarmente importanti per l’economia del nostro Paese. Le industrie italiane, infatti, occupano una porzione rilevante del mercato globale relativo ad essi. Inoltre, al made in Italy viene normalmente attribuito un valore aggiunto, come certificato di qualità. I prodotti del disegno industriale sono peculiari, in quanto si caratterizzano per la combinazione di elementi estetici e funzionali, trattandosi di oggetti destinati all’uso quotidiano connotati da una forma in grado di appagare il senso estetico di chi li utilizza. Tra questi prodotti, si possono annoverare anche quelli relativi all’industria della moda, industria che consente di “indossare l’arte”. Tali oggetti, dunque, si pongono al confine tra opere dell’ingegno e prodotti industriali. Per questo motivo, la tutela da parte della proprietà intellettuale ha dato luogo a numerosi dibattiti sulla tipologia di protezione più adatta. Negli ultimi anni, si è assistito ad un progressivo aumento della tutela, ammettendo il cumulo tra diversi diritti della proprietà intellettuale, in particolare con il diritto d’autore. Ciò si è verificato anche in quegli ordinamenti, come quello europeo, italiano e francese, che prevedono una disciplina apposita per disegni e modelli. Questa tesi si propone di valutare l’opportunità di un diritto sui generis per l’industrial design e la necessità di una protezione cumulativa tra il diritto specifico conferito ai disegni e modelli e il diritto d’autore, in particolare nell’industria della moda. Per rispondere a tali questioni, si effettuerà un’analisi comparata degli ordinamenti statunitense, europeo, italiano e francese. Innanzitutto, verrà analizzato il disegno industriale, inteso come concetto relazionato a diversi ambiti e con un notevole rilievo economico e sociale, per poi, a seguire, valutarne brevemente gli strumenti generali di protezione nell’ordinamento italiano. Nel corso di questo primo capitolo, si introdurrà anche il settore della moda, sintetizzandone l’evoluzione storica e valutandone l’importanza nell’economia del nostro Paese, oltre a sottolinearne la rilevanza in ambito propriamente sociologico, come segnale di appartenenza ad un determinato e peculiare status. Nel secondo capitolo, invece, si effettuerà un’analisi comparata del cumulo del diritto d’autore con altre protezioni nell’ambito dell’arte applicata, permesso, tra l’altro, dalla Convenzione di Berna. Si analizzerà, innanzitutto, l’ordinamento statunitense, non dotato di una protezione specifica per l’industrial design. Il realizzatore dell’oggetto può ottenere protezione, invece, tramite un particolare brevetto (il design patent), un tipo di marchio (il trade dress), o, infine, il copyright. Si analizzerà, dunque, l’articolazione del copyright su uno useful article e il requisito della separability, come recentemente interpretato dalla Supreme Court. In seguito, si provvederà all’analisi dell’ordinamento dell’Unione Europea, che, tramite l’art. 17 della direttiva 98/71 e 96 par. 2 del regolamento n. 6/2002, permette il cumulo delle protezioni, lasciando, però, un certo margine di discrezionalità agli Stati membri. Si vedrà come la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia sia intervenuta sul punto, limitando sensibilmente tale margine in un’ottica di armonizzazione del diritto dell’Unione Europea. Successivamente, si volgerà l’attenzione all’ordinamento italiano, che dapprima prevedeva un requisito di scindibilità capace di ricordare, sotto certi aspetti, la separability statunitense. Dopo il recepimento della direttiva 98/71, tuttavia, il legislatore italiano ha abrogato tale disposizione, prevedendo la proteggibilità delle opere dell’industrial design dotate, oltre che del carattere creativo, anche del valore artistico. Si valuterà la possibile incidenza della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia su tale disposizione. Infine, si osserverà l’ordinamento francese, considerato il promotore della teoria dell’unité de l’art, per cui nel diritto d’autore non è possibile discriminare tra le varie tipologie di opere, poiché l’arte è una sola: tanto le opere dell’arte “pura” quanto quelle dell’arte applicata all’industria sono ammesse alla tutela del diritto d’autore sulla base dei medesimi requisiti. Infine, il terzo capitolo si concentrerà maggiormente sul settore della moda e le sue caratteristiche, in quanto industria fondata sull’ispirazione reciproca e i cui prodotti hanno tendenzialmente breve vita. Si vedrà, allora, come negli Stati Uniti essa non sia protetta, e tuttavia l’industria della moda americana è particolarmente sviluppata, in virtù di quello che è stato definito piracy paradox. Nonostante ciò, numerosi sono coloro che invocano una protezione ad hoc, come potrebbe essere quella europea dei disegni e modelli, calibrata sulle esigenze del settore. In Europa, infatti, è stata prevista la disciplina dei disegni e modelli anche non registrati, indicata per tutelare proprio i prodotti di breve durata come quelli della moda. Si valuterà, allora, se, di fronte alla tutela dei disegni e modelli registrati e non registrati, indirizzata a soddisfare le esigenze di protezione dell’industrial design in generale, e della moda in particolare, sia opportuno prevedere la protezione aggiuntiva del diritto d’autore, più ampia e meno attenta alle esigenze del settore.File | Dimensione | Formato | |
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