Il saggio si occupa dell’attuale rilevanza del c.d. principio lavorista evidenziando, anzitutto, che tra tutti i Principi fondamentali della Costituzione italiana che vengono usualmente ricavati dalle prime dodici disposizioni di quest’ultima è quello che manifesta con più intensità i sintomi più pericolosi del costrutto dogmatico privo di conseguenze regolative. In tale quadro di fondo, si argomenta la tesi che il significato dell’inciso finale del 1 co. dell’art. 1 della Costituzione non si esaurisce, in realtà, nell’equazione lavoro=persona, ma si estende alla pretesa di elevare la Costituzione a fonte suprema ed epicentro della regolazione della convivenza civile. «Fondata sul lavoro» rappresenta in quanto tale la prima garanzia che la sovranità viene esercitata dal popolo. Collocare la Costituzione nell’epicentro del sistema regolativo della convivenza civile non significa che il compito del giurista-interprete consista nella conservazione integrale del passato, bensì nel fatto che la Costituzione stessa irradia costantemente la regolazione dei rapporti sociali in aderenza al modificarsi delle possibilità concrete. Acquista tale premessa l’analisi viene distinta in tre parti dedicate a: 1) il lavoro costituzionalmente interdetto dalla Repubblica (con particolare attenzione alla riduzione in schiavitù e al caporalato); 2) l’ambito di possibilità costituzionale del lavoro subordinato con esplorazione dei limiti ai poteri del datore di lavoro; 3) altre attività umana tra le quali viene indagato anche il lavoro del consumatore.

Dal «principio lavorista» al diritto costituzionale sull’attività umana: primo abbozzo / Nogler, Luca. - (2020), pp. 145-201.

Dal «principio lavorista» al diritto costituzionale sull’attività umana: primo abbozzo

Nogler, Luca
2020-01-01

Abstract

Il saggio si occupa dell’attuale rilevanza del c.d. principio lavorista evidenziando, anzitutto, che tra tutti i Principi fondamentali della Costituzione italiana che vengono usualmente ricavati dalle prime dodici disposizioni di quest’ultima è quello che manifesta con più intensità i sintomi più pericolosi del costrutto dogmatico privo di conseguenze regolative. In tale quadro di fondo, si argomenta la tesi che il significato dell’inciso finale del 1 co. dell’art. 1 della Costituzione non si esaurisce, in realtà, nell’equazione lavoro=persona, ma si estende alla pretesa di elevare la Costituzione a fonte suprema ed epicentro della regolazione della convivenza civile. «Fondata sul lavoro» rappresenta in quanto tale la prima garanzia che la sovranità viene esercitata dal popolo. Collocare la Costituzione nell’epicentro del sistema regolativo della convivenza civile non significa che il compito del giurista-interprete consista nella conservazione integrale del passato, bensì nel fatto che la Costituzione stessa irradia costantemente la regolazione dei rapporti sociali in aderenza al modificarsi delle possibilità concrete. Acquista tale premessa l’analisi viene distinta in tre parti dedicate a: 1) il lavoro costituzionalmente interdetto dalla Repubblica (con particolare attenzione alla riduzione in schiavitù e al caporalato); 2) l’ambito di possibilità costituzionale del lavoro subordinato con esplorazione dei limiti ai poteri del datore di lavoro; 3) altre attività umana tra le quali viene indagato anche il lavoro del consumatore.
2020
L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant’anni
Bologna
Il Mulino
9788815286871
Nogler, Luca
Dal «principio lavorista» al diritto costituzionale sull’attività umana: primo abbozzo / Nogler, Luca. - (2020), pp. 145-201.
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