La vicenda dei Dottori bolognesi presenti a Roncaglia per sostenere l’imperatore Federico Barbarossa nel rilancio dell’idea imperiale ci è tramandata non soltanto dalla ricchissima cronachistica fiorita, in tempi diversi, su quei fatti, ma anche da un’operetta anonima della fine del secolo XIII conosciuta come il Novellino. Qui, la narrazione leggendaria ed il significato allegorico con cui la vicenda viene presentata lasciano intravedere il carico simbolico che per lungo tempo l’episodio continuò ad esercitare nella percezione dei posteri. Ma lasciano anche intravedere una certa maestria dell’ignoto autore dell’opera nel far uso di un fraseggio che in realtà ricalca un linguaggio ed un pensiero tecnico tipico dell’epoca storica in cui si svolse lo scenario riferito. Il racconto del Novellino apre lo sguardo su fonti giuridiche appartenenti all’età del Barbarossa, nelle quali il problema dei rapporti tra l’imperium spirituale e temporale è fissato secondo un sistema ordinato. Così risulta sorprendente come da un lato il Novellino citi la legge giusta, condizionata dal principio di giustizia, e d’altro lato il Decreto di Graziano teorizzi il rapporto tra le leggi, sia canoniche sia civili, e il diritto naturale. Il fondamento del potere papale e la gerarchia delle fonti dell’ordinamento ecclesiastico fissati nel Decretum, consentivano alla decretistica di elaborare i principi dello ius ecclesiasticum, il quale si andava contrapponendo al diritto imperiale riscoperto e studiato nello Studium bolognese. Auctoritas, potestas e iurisdictio risultano essere le rappresentazioni giuridiche dell’idea di imperium comuni alla canonistica e alla civilistica operanti nello stesso torno di anni dei fatti di Roncaglia, ciascuna intenta al proprio fine: il consolidamento dell’ordinamento pontificio, la prima; il rilancio dell’Impero, la seconda. Si assiste così ad una sorta di nuova ‘rivoluzione’, dopo quella che va sotto il nome di Riforma gregoriana, una rivoluzione che è ora combattuta con le armi della scienza: il Decretum grazianeo rappresenta l’impegno della canonistica nel definire l’ordinamento della Chiesa di fronte a quello imperiale, il quale – nella teorica grazianea – risultava condizionato e sottomesso allo ius naturale; tanto che le leggi imperiali non potevano in alcun modo contrastare lo ius ecclesiasticum merum. Il potere imperiale che il Barbarossa intendeva di poter esercitare in maniera assoluta, ne usciva invece indiscutibilmente limitato. Il programma così complesso e teso dei rapporti tra Papato e Impero, volto a definire i punti chiave della pubblicistica della metà del 1100, è racchiuso nella formula «ius dicitur, lex scribitur» prospettata da Uguccione nelle Derivationes. Quella massima era destinata a contrapporre il «dominus papa iudex omnium» – secondo la definizione della Summa al Decreto di Simone da Bisignano (1177-1179) – all’imperator dominus mundi anelato dal Barbarossa e dalla civilistica a lui vicina. Come per dire che il Papa ius dicit – cioè era interprete del diritto naturale quod in lege et evangelio continetur – mentre l’Imperatore lex scribit, cioè traduceva in norma scritta, e senza possibilità di discostarsene, i principi del diritto naturale. Una contrapposizione, questa, ancora viva nelle coscienze, a distanza di tempo, come lascia supporre la tradizione leggendaria e per questo emblematica raccolta dal Novellino.

Spunti per una ricerca su 'iurisdictio' e 'legislatio' nella canonistica della metà del secolo XII: 'ius dicitur, lex scribitur'

Natalini, Cecilia Frida
2007-01-01

Abstract

La vicenda dei Dottori bolognesi presenti a Roncaglia per sostenere l’imperatore Federico Barbarossa nel rilancio dell’idea imperiale ci è tramandata non soltanto dalla ricchissima cronachistica fiorita, in tempi diversi, su quei fatti, ma anche da un’operetta anonima della fine del secolo XIII conosciuta come il Novellino. Qui, la narrazione leggendaria ed il significato allegorico con cui la vicenda viene presentata lasciano intravedere il carico simbolico che per lungo tempo l’episodio continuò ad esercitare nella percezione dei posteri. Ma lasciano anche intravedere una certa maestria dell’ignoto autore dell’opera nel far uso di un fraseggio che in realtà ricalca un linguaggio ed un pensiero tecnico tipico dell’epoca storica in cui si svolse lo scenario riferito. Il racconto del Novellino apre lo sguardo su fonti giuridiche appartenenti all’età del Barbarossa, nelle quali il problema dei rapporti tra l’imperium spirituale e temporale è fissato secondo un sistema ordinato. Così risulta sorprendente come da un lato il Novellino citi la legge giusta, condizionata dal principio di giustizia, e d’altro lato il Decreto di Graziano teorizzi il rapporto tra le leggi, sia canoniche sia civili, e il diritto naturale. Il fondamento del potere papale e la gerarchia delle fonti dell’ordinamento ecclesiastico fissati nel Decretum, consentivano alla decretistica di elaborare i principi dello ius ecclesiasticum, il quale si andava contrapponendo al diritto imperiale riscoperto e studiato nello Studium bolognese. Auctoritas, potestas e iurisdictio risultano essere le rappresentazioni giuridiche dell’idea di imperium comuni alla canonistica e alla civilistica operanti nello stesso torno di anni dei fatti di Roncaglia, ciascuna intenta al proprio fine: il consolidamento dell’ordinamento pontificio, la prima; il rilancio dell’Impero, la seconda. Si assiste così ad una sorta di nuova ‘rivoluzione’, dopo quella che va sotto il nome di Riforma gregoriana, una rivoluzione che è ora combattuta con le armi della scienza: il Decretum grazianeo rappresenta l’impegno della canonistica nel definire l’ordinamento della Chiesa di fronte a quello imperiale, il quale – nella teorica grazianea – risultava condizionato e sottomesso allo ius naturale; tanto che le leggi imperiali non potevano in alcun modo contrastare lo ius ecclesiasticum merum. Il potere imperiale che il Barbarossa intendeva di poter esercitare in maniera assoluta, ne usciva invece indiscutibilmente limitato. Il programma così complesso e teso dei rapporti tra Papato e Impero, volto a definire i punti chiave della pubblicistica della metà del 1100, è racchiuso nella formula «ius dicitur, lex scribitur» prospettata da Uguccione nelle Derivationes. Quella massima era destinata a contrapporre il «dominus papa iudex omnium» – secondo la definizione della Summa al Decreto di Simone da Bisignano (1177-1179) – all’imperator dominus mundi anelato dal Barbarossa e dalla civilistica a lui vicina. Come per dire che il Papa ius dicit – cioè era interprete del diritto naturale quod in lege et evangelio continetur – mentre l’Imperatore lex scribit, cioè traduceva in norma scritta, e senza possibilità di discostarsene, i principi del diritto naturale. Una contrapposizione, questa, ancora viva nelle coscienze, a distanza di tempo, come lascia supporre la tradizione leggendaria e per questo emblematica raccolta dal Novellino.
2007
Gli inizi del diritto pubblico: l'età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto = Die Anfaenge des oeffentlichen Rechts: Gesetzgebung im Zeitalter Friedrich Barbarossas und das Gelehrte Recht
Bologna-Berlin
Il Mulino/Duncker & Humblot
9788815120915
Natalini, Cecilia Frida
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