Lo scritto rappresenta la rielaborazione del testo della relazione svolta alle giornate di studio dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (Aidlass) sul tema «Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro» (Venezia, 25-26 maggio 2007). Nella prima parte dello scritto l’autore rilegge il quadro costituzionale retrostante alla disciplina italiana dei licenziamenti individuali alla luce del nuovo modo d’intendere la relazione tra norme costituzionali e rapporti inter-privati innescato dalla qualificazione delle norme costituzionali di riferimento come principi e, quindi, alla teoria di Canaris secondo cui tali principi esprimono decisioni obiettive di valore (Grundentscheidungen) che sono, non solo rivolte nei confronti del legislatore, ma che condizionano anche l’interpretazione del diritto positivo perché gli organi giurisdizionali hanno l’obbligo di proteggere (Schutzpflicht) i diritti fondamentali delle parti del rapporto individuale di lavoro. L’autore giunge alla conclusione che, da un lato, i principi di tutela del lavoro che non vengono richiamati dal 2° c. dell’art. 41 cost., ed in particolare, l’art. 4 Cost., si bilanciano direttamente con la libertà d’impresa contemplata dal 1° c. dell’art. 41 stesso senza che la Costituzione indichi criteri prestabiliti di bilanciamento. Dall’altro lato, si evidenzia come il licenziamento collegato ad un inadempimento del lavoratore faccia venire in gioco direttamente il diritto fondamentale alla personalità del lavoratore. Dopo aver qualificato il licenziamento come un potere formativo sostanziale (stragiudiziale) di porre fine al rapporto, nella seconda parte del saggio, l’autore argomenta, tra l’altro, che la giusta causa e il giustificato motivo di licenziamento rappresentano parametri certamente elastici e malleabili, ma, grazie al modo in cui sono enunciati, ed al contesto sistematico (dogmatico) in cui devono essere inseriti, essi non possono, ed invero non vengono, intesi alla stregua di pure formule procedurali che rinviano al giudice il bilanciamento in concreto degli interessi contrapposti (clausole generali). Di particolare rilevanza, appare poi il chiarimento che la giurisprudenza sul licenziamento economico non si limita ad accertare la sussistenza o meno della modificazione organizzativa (giudizio di legittimità), ma verifica se vi sia stato o no uno sviamento del negozio di recesso (giudizio di liceità). La terza parte del saggio affronta la complessa questione dell’inquadramento sistematico della tutela prevista dall’art. 18 st. lav. e giunge alla conclusione che: (a) La sentenza, accogliendo l’impugnazione del licenziamento, accerta l’esistenza del rapporto di lavoro ed ha contenuto dichiarativo della persistente vigenza del rapporto di lavoro e cioè degli obblighi contrattuali originari, rispettivamente al pagamento della retribuzione ed a far lavorare il lavoratore; (b) con l’ordine di reintegrazione viene intimato all’autore della violazione, che non ha dimostrato l’efficacia dell’atto di recesso, di adeguare la realtà fattuale alla realtà giuridica, sicché detto ordine non ha natura inibitoria, ma di tutela specifica riguardando l’obbligo di facere del datore di lavoro di far lavorare il lavoratore; (c) la condanna al risarcimento del danno, quantificato nella misura delle retribuzioni perse dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, è compensativa del danno generato dalla lesione del diritto della controparte alla continuità del rapporto di lavoro.

La disciplina dei licenziamenti individuali nell'epoca del bilanciamento tra i 'principi' costituzionali

Nogler, Luca
2007-01-01

Abstract

Lo scritto rappresenta la rielaborazione del testo della relazione svolta alle giornate di studio dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (Aidlass) sul tema «Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro» (Venezia, 25-26 maggio 2007). Nella prima parte dello scritto l’autore rilegge il quadro costituzionale retrostante alla disciplina italiana dei licenziamenti individuali alla luce del nuovo modo d’intendere la relazione tra norme costituzionali e rapporti inter-privati innescato dalla qualificazione delle norme costituzionali di riferimento come principi e, quindi, alla teoria di Canaris secondo cui tali principi esprimono decisioni obiettive di valore (Grundentscheidungen) che sono, non solo rivolte nei confronti del legislatore, ma che condizionano anche l’interpretazione del diritto positivo perché gli organi giurisdizionali hanno l’obbligo di proteggere (Schutzpflicht) i diritti fondamentali delle parti del rapporto individuale di lavoro. L’autore giunge alla conclusione che, da un lato, i principi di tutela del lavoro che non vengono richiamati dal 2° c. dell’art. 41 cost., ed in particolare, l’art. 4 Cost., si bilanciano direttamente con la libertà d’impresa contemplata dal 1° c. dell’art. 41 stesso senza che la Costituzione indichi criteri prestabiliti di bilanciamento. Dall’altro lato, si evidenzia come il licenziamento collegato ad un inadempimento del lavoratore faccia venire in gioco direttamente il diritto fondamentale alla personalità del lavoratore. Dopo aver qualificato il licenziamento come un potere formativo sostanziale (stragiudiziale) di porre fine al rapporto, nella seconda parte del saggio, l’autore argomenta, tra l’altro, che la giusta causa e il giustificato motivo di licenziamento rappresentano parametri certamente elastici e malleabili, ma, grazie al modo in cui sono enunciati, ed al contesto sistematico (dogmatico) in cui devono essere inseriti, essi non possono, ed invero non vengono, intesi alla stregua di pure formule procedurali che rinviano al giudice il bilanciamento in concreto degli interessi contrapposti (clausole generali). Di particolare rilevanza, appare poi il chiarimento che la giurisprudenza sul licenziamento economico non si limita ad accertare la sussistenza o meno della modificazione organizzativa (giudizio di legittimità), ma verifica se vi sia stato o no uno sviamento del negozio di recesso (giudizio di liceità). La terza parte del saggio affronta la complessa questione dell’inquadramento sistematico della tutela prevista dall’art. 18 st. lav. e giunge alla conclusione che: (a) La sentenza, accogliendo l’impugnazione del licenziamento, accerta l’esistenza del rapporto di lavoro ed ha contenuto dichiarativo della persistente vigenza del rapporto di lavoro e cioè degli obblighi contrattuali originari, rispettivamente al pagamento della retribuzione ed a far lavorare il lavoratore; (b) con l’ordine di reintegrazione viene intimato all’autore della violazione, che non ha dimostrato l’efficacia dell’atto di recesso, di adeguare la realtà fattuale alla realtà giuridica, sicché detto ordine non ha natura inibitoria, ma di tutela specifica riguardando l’obbligo di facere del datore di lavoro di far lavorare il lavoratore; (c) la condanna al risarcimento del danno, quantificato nella misura delle retribuzioni perse dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, è compensativa del danno generato dalla lesione del diritto della controparte alla continuità del rapporto di lavoro.
2007
4
Nogler, Luca
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