Il lavoro affronta il tema del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza fallimentare straniera. La prospettiva d’indagine è quella extraeuropea ma non mancano richiami alla disciplina e all’esegesi del reg. 1346/2000: il confronto con il dato europeo e, in generale, la comparazione appaiono utili proprio in mancanza di una specifica disciplina in punto di circolazione in Italia di un provvedimento fallimentare straniero. La lacuna normativa costringe infatti l’interprete ad operare con gli artt. 64-67 L. 218/95, non così facilmente adattabili al riconoscimento della (peculiare) sentenza fallimentare. L’analisi muove dalla natura giuridica del provvedimento, per chiarire se il riconoscimento debba avvenire ex artt. 64 ovvero 65 L. 218/95; si ripercorre l’evoluzione del sistema italiano della circolazione dei provvedimenti stranieri fino alla vigente L. 218/95 e l’impatto sul riconoscimento di pronunce fallimentari; si analizzano le singole condizioni imposte dall’attuale normativa per il riconoscimento automatico delle sentenze; si affrontano, sia pur incidentalmente, temi di diritto processuale internazionale (giurisdizione e litispendenza fallimentare). La necessità di exequatur per i soli effetti esecutivi del provvedimento straniero porta all’esame di alcuni specifici aspetti del procedimento ex art. 67 L. 218/95 (la legittimazione della curatela, la competenza della Corte d’appello, il possibile intervento di terzi) per individuare quando esso sia imposto in casi di sentenze fallimentari: l’attenzione si sposta sui temi dello spossessamento e sul divieto di azioni esecutive individuali, per chiarire se tali effetti (propri di qualsiasi fallimento) possano considerarsi esecutivi e necessitino di apposito exequatur per operare in Italia. Al quesito, per la cui soluzione si tiene conto delle esperienze maturate in Francia, Germania e Regno Unito, si offre risposta negativa e si ammette che sia l’uno che l’altro effetto possano automaticamente operare in Italia. Si trascorre poi all’individuazione degli strumenti processuali a disposizione del curatore straniero per rivendicare l’effetto di spossessamento o il divieto di azioni esecutive sulla massa attiva sita nel nostro Stato: in pendenza di un processo esecutivo, il curatore potrà promuovere l’opposizione ex art. 615 c.p.c., se intenda ottenere l’improcedibilità dell’esecuzione; in alternativa, se si ritenga preferibile la prosecuzione della liquidazione del bene in Italia (scelta obbligata se si tratta di bene immobile), il curatore potrà ricorrere al cd. subentro ex art. 107 legge fall., e così ottenere la consegna della somma derivante dalla vendita forzata. Allargando la prospettiva di indagine, ci si è soffermati sulle modalità con cui il curatore straniero possa procedere alla vendita di assets situati in Italia. La questione si presenta soprattutto per gli immobili (giacché per i beni mobili, nulla impedisce al curatore, in forza dello spossessamento, di trasferirli nello Stato in cui il fallimento è stato dichiarato). Quanto ai primi, invece, poiché la liquidazione non potrà che seguire l’applicazione degli artt. 474 ss. c.p.c., si tratta di chiarire se nella (mera) sentenza fallimentare straniera possa scorgersi un titolo esecutivo che consenta al curatore di promuovere l’esecuzione forzata. L’indagine rimanda nuovamente agli studi sulla natura giuridica della sentenza di fallimento, ripercorre criticamente sia la tesi (anche di matrice tedesca) che nel provvedimento in questione scorge un titolo esecutivo in bianco sia l’opinione che individua nella sentenza fallimentare un titolo esecutivo per procedere alla sola vendita del bene. La soluzione che è parsa preferibile riconosce il titolo esecutivo (suscettibile di exequatur) nell’atto complesso, costituito dalla sentenza fallimentare straniera e dal provvedimento di accertamento del passivo.

Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza fallimentare straniera in Italia / Baccaglini, Laura. - STAMPA. - 71:(2008). [10.15168/11572_47257]

Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza fallimentare straniera in Italia

Baccaglini, Laura
2008-01-01

Abstract

Il lavoro affronta il tema del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza fallimentare straniera. La prospettiva d’indagine è quella extraeuropea ma non mancano richiami alla disciplina e all’esegesi del reg. 1346/2000: il confronto con il dato europeo e, in generale, la comparazione appaiono utili proprio in mancanza di una specifica disciplina in punto di circolazione in Italia di un provvedimento fallimentare straniero. La lacuna normativa costringe infatti l’interprete ad operare con gli artt. 64-67 L. 218/95, non così facilmente adattabili al riconoscimento della (peculiare) sentenza fallimentare. L’analisi muove dalla natura giuridica del provvedimento, per chiarire se il riconoscimento debba avvenire ex artt. 64 ovvero 65 L. 218/95; si ripercorre l’evoluzione del sistema italiano della circolazione dei provvedimenti stranieri fino alla vigente L. 218/95 e l’impatto sul riconoscimento di pronunce fallimentari; si analizzano le singole condizioni imposte dall’attuale normativa per il riconoscimento automatico delle sentenze; si affrontano, sia pur incidentalmente, temi di diritto processuale internazionale (giurisdizione e litispendenza fallimentare). La necessità di exequatur per i soli effetti esecutivi del provvedimento straniero porta all’esame di alcuni specifici aspetti del procedimento ex art. 67 L. 218/95 (la legittimazione della curatela, la competenza della Corte d’appello, il possibile intervento di terzi) per individuare quando esso sia imposto in casi di sentenze fallimentari: l’attenzione si sposta sui temi dello spossessamento e sul divieto di azioni esecutive individuali, per chiarire se tali effetti (propri di qualsiasi fallimento) possano considerarsi esecutivi e necessitino di apposito exequatur per operare in Italia. Al quesito, per la cui soluzione si tiene conto delle esperienze maturate in Francia, Germania e Regno Unito, si offre risposta negativa e si ammette che sia l’uno che l’altro effetto possano automaticamente operare in Italia. Si trascorre poi all’individuazione degli strumenti processuali a disposizione del curatore straniero per rivendicare l’effetto di spossessamento o il divieto di azioni esecutive sulla massa attiva sita nel nostro Stato: in pendenza di un processo esecutivo, il curatore potrà promuovere l’opposizione ex art. 615 c.p.c., se intenda ottenere l’improcedibilità dell’esecuzione; in alternativa, se si ritenga preferibile la prosecuzione della liquidazione del bene in Italia (scelta obbligata se si tratta di bene immobile), il curatore potrà ricorrere al cd. subentro ex art. 107 legge fall., e così ottenere la consegna della somma derivante dalla vendita forzata. Allargando la prospettiva di indagine, ci si è soffermati sulle modalità con cui il curatore straniero possa procedere alla vendita di assets situati in Italia. La questione si presenta soprattutto per gli immobili (giacché per i beni mobili, nulla impedisce al curatore, in forza dello spossessamento, di trasferirli nello Stato in cui il fallimento è stato dichiarato). Quanto ai primi, invece, poiché la liquidazione non potrà che seguire l’applicazione degli artt. 474 ss. c.p.c., si tratta di chiarire se nella (mera) sentenza fallimentare straniera possa scorgersi un titolo esecutivo che consenta al curatore di promuovere l’esecuzione forzata. L’indagine rimanda nuovamente agli studi sulla natura giuridica della sentenza di fallimento, ripercorre criticamente sia la tesi (anche di matrice tedesca) che nel provvedimento in questione scorge un titolo esecutivo in bianco sia l’opinione che individua nella sentenza fallimentare un titolo esecutivo per procedere alla sola vendita del bene. La soluzione che è parsa preferibile riconosce il titolo esecutivo (suscettibile di exequatur) nell’atto complesso, costituito dalla sentenza fallimentare straniera e dal provvedimento di accertamento del passivo.
2008
Trento
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche
9788884432223
Baccaglini, Laura
Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza fallimentare straniera in Italia / Baccaglini, Laura. - STAMPA. - 71:(2008). [10.15168/11572_47257]
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