Le due pronunce in commento giungono a conclusioni opposte interpretando in modo diverso l'art. 105 delle norme di organizzazione interna della FIGC. Per il Pretore di Roma, infatti, ai fini dell'integrazione della fattispecie dell'accordo preliminare (del contratto di lavoro definitivo tra calciatore professionista e società) sono necessari la forma scritta, il recepimento del medesimo accordo in modulo predisposto dalla Lega, il deposito da parte della società presso la Lega competente. Per contro, il Tribunale romano ritiene che la lettera della norma in questione distingua chiaramente tra preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori e preliminari finalizzati al rinnovo del contratto tra calciatore e società; per questi ultimi l'utilizzo dei moduli non è richiesto. L'A. approfondisce la questione alla luce di dottrina e giurisprudenza sulla materia.

Nota a ord. Trib. Roma 3 agosto 1994, ord. Pret. Roma 9 luglio 1994 / Caso, R.. - In: RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO. - ISSN 0048-8372. - STAMPA. - 1995:(1995), pp. 638-641.

Nota a ord. Trib. Roma 3 agosto 1994, ord. Pret. Roma 9 luglio 1994

Caso R.
1995-01-01

Abstract

Le due pronunce in commento giungono a conclusioni opposte interpretando in modo diverso l'art. 105 delle norme di organizzazione interna della FIGC. Per il Pretore di Roma, infatti, ai fini dell'integrazione della fattispecie dell'accordo preliminare (del contratto di lavoro definitivo tra calciatore professionista e società) sono necessari la forma scritta, il recepimento del medesimo accordo in modulo predisposto dalla Lega, il deposito da parte della società presso la Lega competente. Per contro, il Tribunale romano ritiene che la lettera della norma in questione distingua chiaramente tra preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori e preliminari finalizzati al rinnovo del contratto tra calciatore e società; per questi ultimi l'utilizzo dei moduli non è richiesto. L'A. approfondisce la questione alla luce di dottrina e giurisprudenza sulla materia.
1995
Nota a ord. Trib. Roma 3 agosto 1994, ord. Pret. Roma 9 luglio 1994 / Caso, R.. - In: RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO. - ISSN 0048-8372. - STAMPA. - 1995:(1995), pp. 638-641.
Caso, R.
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