Il contributo prende le mosse dalle prime sentenze emanate dopo le riforme che hanno riscritto la disciplina dei licenziamenti (segnatamente la l. n. 92 del 2012) sottolineando un’evidente sfasatura tra enunciazioni di principio contenute nelle prime, allineate allo spirito delle seconde (nella direzione di un allentamento delle rigidità dei vincoli al potere di recesso) e soluzioni concretamente adottate che, nel dubbio interpretativo, si mantengono fortemente garantistiche. Invero la riflessione mette in luce come tali esiti giurisprudenziali siano dovuti al vuoto giuridico che accompagna i giudici alle prese con l’istituto del licenziamento collettivo e in particolare con quel particolare "laboratorio" applicativo costituito dall'applicazione dei c.d. criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. In effetti, il legislatore, anche nelle recentissime riforme in materia, tace su tutti i profili applicativi esaminati nelle sentenze in epigrafe: non chiarisce l’annosa questione relativa alla (presunta) acausalità dei licenziamenti collettivi, né rimette mano alle definizioni delle fattispecie del licenziamento economico affidate, da un lato, a norme estremamente generiche e, dall’altro, all’oscura formula di chiusura dell’insindacabilità nel merito delle scelte d’impresa (art. 30, comma 1, l. n. 183/2010); inoltre, sul fronte più specifico dei criteri di scelta non disciplina gli aspetti maggiormente ricorrenti nel contenzioso giudiziale (il rilievo del rendimento nella selezione di chi licenziare, l’ambito di applicazione dei criteri in questione e gli accorgimenti necessari a renderne l’applicazione trasparente e verificabile ex post). Non solo, l’unico intervento legislativo recente, contenuto nell’art. 1, comma 46, l. n. 92/2012, che novella l’art. 5, comma 3, l. n. 223/1991, scinde le conseguenze sanzionatorie, mantenendo il rimedio della reintegra proprio per la violazione dei criteri di selezione e stralciandolo dalla sanzione comminata in caso di violazione della procedura di confronto sindacale, affidata al solo risarcimento dei danni. Il contributo diventa quindi l'occasione per sottolineare le aporie e le contraddizioni che connotano uno degli aspetti più rilevanti della disciplina lavoristica; le stesse finiscono col minare la certezza applicativa che pure era l'obiettivo principali delle riforme in materia.

Trasferimento d’azienda e licenziamento collettivo: la tutela dell’occupazione e lo spirito “disatteso” delle recenti riforme / Brun, Stefania. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - STAMPA. - 2016:(2016), pp. 365-379.

Trasferimento d’azienda e licenziamento collettivo: la tutela dell’occupazione e lo spirito “disatteso” delle recenti riforme

Brun, Stefania
2016-01-01

Abstract

Il contributo prende le mosse dalle prime sentenze emanate dopo le riforme che hanno riscritto la disciplina dei licenziamenti (segnatamente la l. n. 92 del 2012) sottolineando un’evidente sfasatura tra enunciazioni di principio contenute nelle prime, allineate allo spirito delle seconde (nella direzione di un allentamento delle rigidità dei vincoli al potere di recesso) e soluzioni concretamente adottate che, nel dubbio interpretativo, si mantengono fortemente garantistiche. Invero la riflessione mette in luce come tali esiti giurisprudenziali siano dovuti al vuoto giuridico che accompagna i giudici alle prese con l’istituto del licenziamento collettivo e in particolare con quel particolare "laboratorio" applicativo costituito dall'applicazione dei c.d. criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. In effetti, il legislatore, anche nelle recentissime riforme in materia, tace su tutti i profili applicativi esaminati nelle sentenze in epigrafe: non chiarisce l’annosa questione relativa alla (presunta) acausalità dei licenziamenti collettivi, né rimette mano alle definizioni delle fattispecie del licenziamento economico affidate, da un lato, a norme estremamente generiche e, dall’altro, all’oscura formula di chiusura dell’insindacabilità nel merito delle scelte d’impresa (art. 30, comma 1, l. n. 183/2010); inoltre, sul fronte più specifico dei criteri di scelta non disciplina gli aspetti maggiormente ricorrenti nel contenzioso giudiziale (il rilievo del rendimento nella selezione di chi licenziare, l’ambito di applicazione dei criteri in questione e gli accorgimenti necessari a renderne l’applicazione trasparente e verificabile ex post). Non solo, l’unico intervento legislativo recente, contenuto nell’art. 1, comma 46, l. n. 92/2012, che novella l’art. 5, comma 3, l. n. 223/1991, scinde le conseguenze sanzionatorie, mantenendo il rimedio della reintegra proprio per la violazione dei criteri di selezione e stralciandolo dalla sanzione comminata in caso di violazione della procedura di confronto sindacale, affidata al solo risarcimento dei danni. Il contributo diventa quindi l'occasione per sottolineare le aporie e le contraddizioni che connotano uno degli aspetti più rilevanti della disciplina lavoristica; le stesse finiscono col minare la certezza applicativa che pure era l'obiettivo principali delle riforme in materia.
2016
Trasferimento d’azienda e licenziamento collettivo: la tutela dell’occupazione e lo spirito “disatteso” delle recenti riforme / Brun, Stefania. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - STAMPA. - 2016:(2016), pp. 365-379.
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